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Rischio Sanitario

Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021: Puglia in area rossa da lunedì 15 marzo 2021 – Come comportarsi

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Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 12 marzo 2021, ha firmato nuove Ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 15 Marzo.

Passano in area rossa le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, PUGLIA, Veneto e la Provincia autonoma di Trento che si aggiungono a Campania e Molise che restano in area rossa. Tutte le altre Regioni saranno in area arancione per gli effetti del decreto legge approvato il 12 marzo. A scadenza della vigente ordinanza, la Basilicata sarà in area arancione, a seguito della rettifica dei dati completata stamattina da parte della Regione. Bolzano passa in arancione per effetto dei dati aggiornati relativi all’incidenza.

Per effetto del Decreto-legge del 12 marzo 2021, alle Regioni in zona gialla nel periodo 15 marzo-6 aprile 2021 si applicano le stesse misure della zona arancione e nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa.

Clicca qui per leggere il testo integrale dell’Ordinanza

𝗦𝗣𝗢𝗦𝗧𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗜
⛔️ È vietato spostarsi fra regioni
⛔️ È vietato uscire dal proprio Comune
⛔️ È vietato circolare all’interno del proprio Comune e spostarsi verso abitazioni private diverse dalla propria
⛔️ È vietato circolare dalle 22 alle 5
✅ Sono consentiti gli spostamenti per motivi di lavoro, salute o comprovati necessità con autocertificazione.
Il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre consentito dalle 5 alle 22.

𝗔𝗧𝗧𝗜𝗩𝗜𝗧𝗔̀ 𝗥𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗔𝗧𝗜𝗩𝗘
🔴 Ristoranti, gelaterie e pasticcerie sono chiusi al pubblico. È consentito il servizio a domicilio e, fino alle 22, l’asporto.
🔴 I bar sono chiusi al pubblico. È consentito il servizio a domicilio e, fino alle 18, l’asporto

𝗔𝗧𝗧𝗜𝗩𝗜𝗧𝗔̀ 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗥𝗖𝗜𝗔𝗟𝗜
⛔️ Chiusi i negozi al dettaglio.
✅ Aperti generi alimentari e prima necessità, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.
⛔️ Chiusi i mercati, tranne le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici.

𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗭𝗜 𝗔𝗟𝗟𝗔 𝗣𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡𝗔
⛔️ Chiusi i servizi alla persona: barbieri, parrucchieri, estetisti
✅ Restano aperti lavanderie e servizi funerari.

𝗖𝗨𝗟𝗧𝗨𝗥𝗔
⛔️ Chiusi musei, cinema e teatri.
⛔️ Vietate sagre e feste.

𝗔𝗧𝗧𝗜𝗩𝗜𝗧𝗔̀ 𝗠𝗢𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔
✅ È consentito svolgere attività motoria in prossimità della propria abitazione nel rispetto della distanza di almeno un metro e con obbligo di mascherina.
✅ È consentito svolgere attività sportiva solo all’aperto e in forma individuale.

Decreto-Legge 12 marzo 2021, n. 29 pubblicato in Gazzetta Ufficiale: misure valide fino al 6 aprile

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Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19.
In considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.
Il testo prevede, tra l’altro, per tutto il periodo indicato:

  • l’applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione;
  • l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona;
  • la facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nelle Province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.

Si prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti e, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.
Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile 2021, nelle zone gialle e arancioni, sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno dello stesso Comune. Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
Infine, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione.

Clicca per leggere il contenuto integrale del Decreto-Legge 12 marzo 2021, n. 29.